Art. 4.
(Composizione del consiglio della scuola).

      1. Il consiglio della scuola è composto da dodici membri. Di esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a fare parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione, l'aumento dei componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise in modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell'istruzione e in misura pari a un genitore, uno studente e due docenti negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione.
      2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola, prevedendo che ciascuna di tali categorie elegga esclusivamente i propri rappresentanti.
      3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di cui al comma l. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce

 

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altresì su richiesta di almeno di almeno la metà più uno.
      4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi e il rappresentate del personale ATA svolgono anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non hanno diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.
      5. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.