1. Il consiglio della scuola è composto da dodici membri. Di esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a fare parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione, l'aumento dei componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise in modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell'istruzione e in misura pari a un genitore, uno studente e due docenti negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola, prevedendo che ciascuna di tali categorie elegga esclusivamente i propri rappresentanti.
3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di cui al comma l. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce